Art. 208 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Riesame della pericolosità

Articolo 208 - codice penale

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa (203, 230).
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore.
Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti (658, 679 c.p.p.).

Articolo 208 - Codice Penale

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa (203, 230).
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore.
Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti (658, 679 c.p.p.).

Massime

In tema di misure di sicurezza, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice di sorveglianza, in sede di accertamento della pericolosità sociale, in assenza di alcun mutamento della situazione di fatto già considerata nel giudizio di cognizione, sostituisca la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con sentenza irrevocabile (nella specie, di assoluzione per difetto di imputabilità) con la più grave misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario all’interno di una REMS, trattandosi di una decisione assunta in violazione della preclusione derivante dal c.d. giudicato esecutivo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2452 del 22 gennaio 2020 (Cass. pen. n. 2452/2020)

Il controllo di legalità che compete al giudice di sorveglianza in ordine all’applicazione ed all’esecuzione della misura di sicurezza non si estende alla verifica della regolarità del procedimento penale al cui esito la misura sia stata disposta, trattandosi di profilo demandato all’ordinario sistema delle impugnazioni interne al procedimento stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di conferma del provvedimento di proroga della durata della libertà vigilata fondato sulla illegalità genetica della misura di sicurezza applicata con la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità in violazione dell’art. 425, comma 4, cod. proc. pen.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 51892 del 23 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 51892/2019)

In caso di sospensione dell’esecuzione di una misura di sicurezza ai sensi dell’art. 212 cod. pen., la competenza per territorio relativa al procedimento di riesame della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 208 cod. pen., avviato prima che l’esecuzione della misura sia ripresa, è disciplinata dalla regola generale stabilita dall’art. 677, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la competenza del magistrato di sorveglianza nella cui circoscrizione si trovava l’istituto penitenziario in cui il soggetto era detenuto). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 57901 del 20 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 57901/2018)

In tema di misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G., nella ipotesi in cui l’internato sia stato trasferito altrove, per l’esecuzione di un periodo di licenza finale di esperimento, il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all’art.208 cod.pen. è, secondo la regola generale di cui all’art. 677 cod.proc.pen., quello nel cui ambito territoriale insiste l’ospedale psichiatrico dal quale il predetto è stato trasferito e non quello del luogo ove si è svolto l’esperimento finale.(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la licenza finale di esperimento costituisce non un provvedimento giudiziale, ma una mera modalità esecutiva della misura di sicurezza, risultando quindi irrilevante l’eventuale chiusura “medio tempore”, dell’O.P.G. di provenienza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32766 del 27 luglio 2016 (Cass. pen. n. 32766/2016)

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell’applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell’art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento – anche dopo l’intervento della Corte costituzionale – della prognosi già effettuata e l’anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2095 del 10 luglio 1993 (Cass. pen. n. 2095/1993)

Istituti giuridici

Novità giuridiche