In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 175, comma quarto, cod. pen., per effetto dell’art. 7, legge 7 febbraio 1990, n. 19, non è preclusa la concessione del beneficio nei casi in cui alla condanna consegua l’applicazione di una pena accessoria. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4376 del 3 febbraio 2020 (Cass. pen. n. 4376/2020)
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – come disciplinata dall’art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all’ultima modifica – dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorchè destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37556 del 11 settembre 2019 (Cass. pen. n. 37556/2019)
Ricorre una situazione di fatto riconducibile ad una causa di forza maggiore, legittimante la restituzione nel termine per presentare opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen., nel caso di grave incidente d’auto subito dall’unico difensore di fiducia dell’imputato che, ricevuta la nomina in proprio favore il giorno stesso dell’incidente, si sia trovato, in conseguenza di esso, nella materiale impossibilità di depositare detta nomina con l’atto di opposizione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, la brevità del termine per proporre l’opposizione rende inesigibile sia una costante verifica, da parte dell’imputato, dell’effettiva capacità del difensore di portare a compimento il mandato conferitogli, sia il dovere, da parte di questi, qualora affetto da grave patologia, di informare direttamente od indirettamente il primo dell’impossibilità di adempiere). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21726 del 11 settembre 2019 (Cass. pen. n. 21726/2019)
La pronuncia di diniego del beneficio previsto dall’art. 175 cod. pen. può ritenersi implicita nella motivazione con cui il giudice, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritiene di dover applicare la recidiva contestata all’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.133 cod. pen. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19648 del 8 maggio 2019 (Cass. pen. n. 19648/2019)
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l’altro. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 51580 del 15 novembre 2018 (Cass. pen. n. 51580/2018)
Nel caso in cui l’imputato abbia chiesto con specifico motivo d’appello la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d’appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all’imputato del beneficio richiesto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio è necessario anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31349 del 23 giugno 2017 (Cass. pen. n. 31349/2017)
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 c.p. è fondato sul principio dell’”emenda”, e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p.. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34380 del 20 settembre 2011 (Cass. pen. n. 34380/2011)
La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7608 del 25 febbraio 2010 (Cass. pen. n. 7608/2010)
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perchè, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45756 del 6 dicembre 2007 (Cass. pen. n. 45756/2007)
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 175 c.p., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest’ultima come «prima condanna», non essendo tale equiparazione né irragionevole, né contrastante con le finalità rieducative della pena.
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Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall’art. 175 c.p. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 31 del 3 maggio 2001 (Cass. pen. n. 31/2001)
Considerato che l’art. 178 c.p. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e poiché l’art. 175, primo comma, c.p., non introduce alcuna deroga al riguardo, ne deriva che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7552 del 28 giugno 2000 (Cass. pen. n. 7552/2000)
Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell’interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9474 del 13 agosto 1998 (Cass. pen. n. 9474/1998)
Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 c.p. è fondato sul principio dell’emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale; la sua concessione all’imputato non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 detto codice. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6949 del 10 giugno 1998 (Cass. pen. n. 6949/1998)
Qualora il giudice intenda concedere un beneficio non richiesto né espressamente né implicitamente e dal quale derivi la possibilità in concreto di una lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni della sua scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la statuizione che disponeva la concessione all’imputato del beneficio di cui all’art. 175 c.p., impugnata sul presupposto che tale concessione, non richiesta, è di ostacolo all’eliminazione dell’iscrizione della condanna dal casellario giudiziale trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, secondo quanto dispone l’art. 687, secondo comma, lett. c c.p.p.). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11836 del 18 dicembre 1997 (Cass. pen. n. 11836/1997)
La disposizione di cui all’art. 671, comma terzo, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, perché il giudice dell’esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell’esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 ss. e 175 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 481 del 10 marzo 1997 (Cass. pen. n. 481/1997)
In tema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell’impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall’art. 597, quinto comma, c.p.p., di applicare d’ufficio il beneficio, né tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 10495 del 6 dicembre 1996 (Cass. pen. n. 10495/1996)
Nell’ipotesi in cui dopo una prima condanna, per la quale sia stata disposta la non menzione, ne venga inflitta altra per un delitto, commesso successivamente a quella precedente, il beneficio va revocato. (Nella specie la seconda pronuncia concerneva pena patteggiata per delitto. Il giudice dell’esecuzione aveva revocato il beneficio della non menzione, accordato con pregressa sentenza. La Corte ha ritenuto corretta la decisione, precisando che la pronuncia de qua è equiparata a quella di condanna della quale produce tutti gli effetti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da specifiche disposizioni). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 456 del 21 aprile 1994 (Cass. pen. n. 456/1994)
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all’art. 175 c.p., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell’art. 689, comma secondo, c.p.p., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall’art. 445 c.p.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10650 del 3 novembre 1992 (Cass. pen. n. 10650/1992)
La non menzione della condanna non riveste alcun carattere di «premialità», ma consiste nella sospensione a tempo indeterminato di un effetto della pena finalizzato alla risocializzazione del condannato mediante l’eliminazione del pregiudizio che il suo buon nome può subire dall’annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. Il parametro al quale il giudice deve fare riferimento è quello delle circostanze indicate dall’art. 133 c.p., espressamente richiamato dall’art. 175 c.p., e non la paternalistica considerazione sull’opportunità o meno di un premio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3493 del 27 marzo 1991 (Cass. pen. n. 3493/1991)
In sede di procedimento speciale per l’applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti c.p.p.), oggetto di patteggiamento può essere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), alla cui concessione la parte può condizionare la richiesta della pena, ma non il beneficio di cui all’art. 175 c.p. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell’interessato, infatti, è concessa ope legis dall’art. 689, secondo comma, lettera e), c.p.p., il quale esclude la menzione dalle sentenze previste dall’art. 445 e dalle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 624 del 18 gennaio 1991 (Cass. pen. n. 624/1991)
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato soltanto alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione che non abbia specifico riferimento a tali circostanze e, in particolare, è illegittimo il rifiuto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l’imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 14188 del 25 ottobre 1990 (Cass. pen. n. 14188/1990)
Non sussiste alcuna contraddittorietà nella sentenza di merito che concede la sospensione condizionale della pena e nega la non menzione sul certificato penale, trattandosi di benefici fondati su differente valutazione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2192 del 16 febbraio 1990 (Cass. pen. n. 2192/1990)
La limitazione della reiterazione del beneficio della non menzione, all’ipotesi di reato anteriormente commesso, ed il diverso trattamento rispetto alla sospensione condizionale della pena, che può essere reiterata per un fatto successivo, trova giustificazione nella differente ratio dei due istituti, costituendo la sospensione condizionale della pena una possibile causa di estinzione del reato e la non menzione un particolare effetto della pronuncia riguardo ad esigenze di documentazione di rilevante interesse pubblico. Tale esigenza pubblicistica prevale sul beneficio individuale della non menzione quando, chi abbia subito una precedente condanna, commette un altro reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6365 del 25 giugno 1985 (Cass. pen. n. 6365/1985)