Art. 159 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sospensione del corso della prescrizione

Articolo 159 - codice penale

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) pronuncia della sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice di procedura penale; (4)
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.](1)
[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.] (2)
[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.] (2)
[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.] (3)
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.] (1)
Quando è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157. (5)

Articolo 159 - Codice Penale

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) pronuncia della sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice di procedura penale; (4)
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.](1)
[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.] (2)
[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.] (2)
[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.] (3)
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.] (1)
Quando è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157. (5)

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a), L. 27.09.2021, n. 134 con decorrenza dal 19.10.2021.
(2) Il presente comma inserito dall’art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge, è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 01.01.2020.
(3) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 11, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge.
(4) Il presente numero è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dall’art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel caso di procedimento pervenuto in cancelleria in epoca precedente al 9 marzo 2020, con udienza, fissata in periodo di “lockdown”, differita d’ufficio, con calendarizzazione bloccata o imposta, opera per tutto il periodo intercorrente dalla data del 9 marzo fino a quella della celebrazione dell’udienza. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale sospensione si conforma al principio generale contenuto nella previsione di cui all’art. 159, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale la norma emergenziale identifica il fatto che genera la necessità della sospensione). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29171 del 21 ottobre 2020 (Cass. pen. n. 29171/2020)

In tema di sospensione delle attività processuali a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, l’art. 83 dei decreti legge 8 marzo 2020, n. 11 e 17 marzo 2020, n. 17, non prevede l’obbligo del giudice procedente di sollecitare l’imputato in stato di custodia cautelare e la sua difesa a formulare l’eventuale richiesta di trattazione dell’udienza, ma è onere di questi manifestare in tempo utile la volontà di celebrare l’udienza fissata, salva diversa disposizione del capo dell’ufficio ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25833 del 10 settembre 2020 (Cass. pen. n. 25833/2020)

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 49, commi 7, lett. b) e 9 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229), in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, opera – per i casi previsti dai commi 6 e 7, lettera a) e per il tempo per cui il processo è rinviato ai sensi dell’art. 7 – in favore delle parti che siano residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma di cui all’art. 1, a condizione che le stesse siano assenti o contumaci. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati per prescrizione, ritenendo non corretta la valutazione del giudice di merito che aveva applicato la sospensione dei termini in esame, non risultando né gli imputati né i difensori residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3225 del 27 gennaio 2020 (Cass. pen. n. 3225/2020)

L’ordinanza con la quale si dispone la sospensione del procedimento penale ha natura dichiarativa di situazioni i cui caratteri sono predeterminati normativamente, con la conseguenza che ove il provvedimento sia stato emesso fuori dei casi consentiti, alla sua pronuncia non conseguono gli effetti propri della sospensione e continuano a decorrere i termini di prescrizione, non potendo avere l’illegittima disposizione del giudice alcun effetto negativo per l’imputato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 47160 del 20 novembre 2019 (Cass. pen. n. 47160/2019)

Ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell’istruttoria, vi sia stata anche l’assenza dei testimoni. (In motivazione, la Corte ha osservato che il processo, senza l’astensione del difensore, avrebbe potuto celebrarsi regolarmente e il giudice avrebbe potuto attivare i poteri previsti dall’art. 133 cod. proc. pen., disponendo l’accompagnamento coattivo dei testi assenti). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6362 del 11 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 6362/2019)

Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19687 del 7 maggio 2018 (Cass. pen. n. 19687/2018)

Il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti motivata dall’esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 51448 del 10 novembre 2017 (Cass. pen. n. 51448/2017)

Qualora, a fronte della richiesta di rinvio “ad horas” del dibattimento avanzata dal difensore dell’imputato, il giudice disponga invece il rinvio ad altra udienza, anche tale rinvio rientra tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3, c.p. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 53126 del 15 dicembre 2016 (Cass. pen. n. 53126/2016)

In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione di richiesta di rimessione, la data di cessazione dell’effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui la deliberazione è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quella del deposito della motivazione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38757 del 19 settembre 2016 (Cass. pen. n. 38757/2016)

La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall’art.304, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato “ex” art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31875 del 22 luglio 2016 (Cass. pen. n. 31875/2016)

Qualora venga disposto un rinvio dell’udienza, in accoglimento di un’istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di contemperare, da un lato, l’interesse dell’imputato ad essere giudicato contestualmente, ove più processi pendano davanti al medesimo giudice, e, dall’altro, l’esigenza di evitare il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi di cui si richiede la riunione). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29885 del 13 luglio 2015 (Cass. pen. n. 29885/2015)

Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all’art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell’udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall’imputato o dal suo difensore. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28081 del 2 luglio 2015 (Cass. pen. n. 28081/2015)

Il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell’impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 4909 del 2 febbraio 2015 (Cass. pen. n. 4909/2015)

Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull’efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l’azione penale solo all’esito del giudizio relativo al primo reato). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44261 del 30 ottobre 2013 (Cass. pen. n. 44261/2013)

L’adesione del vice procuratore onorario all’astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41692 del 9 ottobre 2013 (Cass. pen. n. 41692/2013)

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile, non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione nella ipotesi in cui la difesa dell’imputato non abbia espressamente prestato consenso al rinvio né si sia limitata semplicemente a dichiarare di “rimettersi” al giudice. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27676 del 24 giugno 2013 (Cass. pen. n. 27676/2013)

In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell’eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9670 del 10 marzo 2011 (Cass. pen. n. 9670/2011)

Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell’imputato o del suo difensore, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 43428 del 7 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 43428/2010)

Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 32454 del 30 agosto 2010 (Cass. pen. n. 32454/2010)

Nel procedimento a citazione diretta, il differimento dell’udienza su richiesta “in limine litis” del difensore ai fini di eventuale successiva istanza di rito abbreviato comporta la sospensione della prescrizione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29613 del 27 luglio 2010 (Cass. pen. n. 29613/2010)

In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., non si applica nel caso in cui il differimento dell’udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell’Ufficio procedente. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18071 del 12 maggio 2010 (Cass. pen. n. 18071/2010)

Nel calcolo del tempo di sospensione della prescrizione, non deve tenersi conto del termine indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5950 del 11 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 5950/2009)

L’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall’ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non dà luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 44609 del 1 dicembre 2008 (Cass. pen. n. 44609/2008)

L’art. 10, comma 3, della L. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l’applicazione dei termini più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, dev’essere interpretato in senso unitario, sicché l’esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino un’abbreviazione dei termini, compresa quella che impone un limite alla sospensione del termine di prescrizione non superiore ai sessanta giorni. Pertanto, l’imputato di un reato contravvenzionale, commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 251, non può chiedere contemporaneamente l’applicazione dei termini di prescrizione di cui alla previgente normativa, in quanto più favorevoli, e l’applicazione della nuova disciplina dei termini di sospensione della prescrizione in caso di impedimento del difensore. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25714 del 25 giugno 2008 (Cass. pen. n. 25714/2008)

In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato, qualora la disciplina introdotta in proposito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 per il caso della sospensione del procedimento per legittimo impedimento del difensore comporti una abbreviazione dei termini di prescrizione rispetto a quella previgente, la stessa non può essere applicata ai processi già pendenti in grado di appello al momento di entrata in vigore della suddetta legge. (Nella fattispecie il procedimento era rimasto sospeso per un periodo superiore a sessanta giorni dalla cessazione del legittimo impedimento, consistito nell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16477 del 22 aprile 2008 (Cass. pen. n. 16477/2008)

I limiti di durata della sospensione dei termini della prescrizione del reato, quali previsti per il caso di rinvio del procedimento o del processo dall’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nella formulazione introdotta dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, non trovano applicazione qualora trattisi di rinvio disposto nel corso del giudizio di primo grado conclusosi anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge, atteso quando previsto dalla normativa transitoria risultante dall’art. 10, comma terzo, della legge medesima, dopo l’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha spostato in avanti il limite della retroattività della nuova disciplina dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado alla pronuncia della relativa sentenza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13350 del 28 marzo 2008 (Cass. pen. n. 13350/2008)

I limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest’ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44924 del 3 dicembre 2007 (Cass. pen. n. 44924/2007)

Costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto in adesione alla richiesta congiunta dell’imputato e della parte civile, motivata con l’esigenza di addivenire ad un accordo in ordine al risarcimento del danno. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 39606 del 26 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 39606/2007)

Non integra una causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su richiesta congiunta dell’imputato e della parte civile al dichiarato fine di addivenire a un accordo in ordine al risarcimento del danno. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7337 del 22 febbraio 2007 (Cass. pen. n. 7337/2007)

Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell’imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all’ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, c.p., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, c.p., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell’imputato o del difensore. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12453 del 4 aprile 2005 (Cass. pen. n. 12453/2005)

In tema di sospensione della prescrizione, sono cause della stessa la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta (sempre che non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento del termine a difesa), nonché le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare; in tale ultimo caso l’effetto sospensivo si verifica indipendentemente da una situazione di custodia cautelare in atto. (Fattispecie in tema di impedimento del difensore per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria).

La sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell’udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall’adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l’effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell’ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell’ordinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16022 del 6 aprile 2004 (Cass. pen. n. 16022/2004)

La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette — in applicazione del comma primo dell’art. 159 c.p. — ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall’esatta applicazione di quest’ultima, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell’imputato o del suo difensore (Fattispecie relativa alla sospensione del giudizio di legittimità disposta ai sensi dell’art. 5 comma secondo della Legge 12 giugno 2003, n. 133, in tema di cd. «patteggiamento allargato» norma transitoria successivamente ritenuta inapplicabile nei giudizi di impugnazione). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7242 del 20 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 7242/2004)

Il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell’imputato o del difensore. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 47289 del 10 dicembre 2003 (Cass. pen. n. 47289/2003)

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Il criterio di imputabilità del rinvio è inerente al sistema processuale del nuovo codice di rito, onde trova applicazione anche nei casi di rinvio antecedenti l’entrata in vigore della modifica del primo comma dell’art. 159 c.p. ad opera dell’art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 43094 del 11 novembre 2003 (Cass. pen. n. 43094/2003)

La mancata partecipazione del difensore all’udienza dibattimentale per adesione allo sciopero di categoria costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell’art. 486, quinto comma c.p.p., solo se tempestivamente comunicata al giudice; tuttavia, tale comunicazione è richiesta solo se il difensore intenda far valere il diritto di ottenere la sospensione in virtù di tale impedimento. Per contro, l’impedimento riconducibile all’art. 304, primo comma, lett. a), c.p.p. prescinde da qualsivoglia istanza del difensore e consiste in una situazione oggettiva (fatti notori, comportamento abituale dei professionisti in un dato ambiente, prassi consolidate e simili) che, ragionevolmente interpretata e valutata di volta in volta, legittima la sospensione del dibattimento da parte del giudice, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato, anche nell’ipotesi di imputato non detenuto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto legittimi i rinvii delle udienze disposti dal giudice — senza che vi fosse una richiesta del difensore motivata dalla partecipazione allo sciopero di categoria — che, constatata la mancata partecipazione del difensore presuntivamente riconducibile ad impedimento per esercizio del diritto di sciopero, ha ritenuto di assicurare, disponendo il rinvio dell’udienza, la garanzia dei diritti di difesa). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 24603 del 5 giugno 2003 (Cass. pen. n. 24603/2003)

La sospensione dei termini disposta dall’art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. con mod. nella L. 17 dicembre 1997 n. 434 a favore delle zone colpite dagli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, riguarda soltanto la prescrizione e la decadenza dei diritti che decorrono a sfavore dei soggetti considerati dalla norma e non anche la prescrizione dei reati. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2872 del 21 gennaio 2003 (Cass. pen. n. 2872/2003)

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell’imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell’istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell’udienza, concesso per consentire all’imputato di provvedere all’adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il rinvio concesso per acquisire una sentenza della Corte d’Appello, utilizzata in concreto per il computo della continuazione sulla pena precedentemente inflitta, non determini la sospensione del termine di prescrizione). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38492 del 18 novembre 2002 (Cass. pen. n. 38492/2002)

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell’imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell’udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell’imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice — a seguito della costituzione in udienza della parte civile — a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9224 del 8 marzo 2002 (Cass. pen. n. 9224/2002)

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva delle udienze proclamata dall’associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti).

La sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento — disposto per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa — ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 1021 del 11 gennaio 2002 (Cass. pen. n. 1021/2002)

L’art. 159, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede come causa di sospensione del corso della prescrizione del reato quella che, in virtù di una «particolare disposizione di legge», dà luogo anche alla sospensione dei termini di custodia cautelare, va interpretato nel senso che detta causa opera ogni qual volta siano oggettivamente sussistenti le condizioni che, ai sensi dell’art. 304, comma 1, c.p.p., imporrebbero la sospensione di detti termini, senza che sia anche necessario che vi sia stata effettiva applicazione della custodia cautelare. Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 33462 del 7 settembre 2001 (Cass. pen. n. 33462/2001)

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, primo comma, ultima parte, c.p. «in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge» implica l’esistenza di uno stato di custodia cautelare e un’ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellabile a norma dell’art. 310 c.p.p., e non già l’astratta ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall’art. 304, primo comma, c.p.p., che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria: il menzionato primo comma dell’art. 159 c.p. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell’imputato, tale risultando, nella sostanza, quella che vede l’art. 159, primo comma, ultima parte, c.p.p. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all’art. 304, primo comma, che prevede un’ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma soltanto alla parte dell’art. 304, primo comma, c.p.p., che indica il presupposto per la sospensione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12862 del 11 novembre 1999 (Cass. pen. n. 12862/1999)

L’art. 159 c.p., come modificato dall’art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha trasformato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati; ma ciò significa che questa resta sospesa là dove esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall’art. 304 c.p.p., anche indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento di sospensione. (Fattispecie di differimento del dibattimento a causa della astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13643 del 23 dicembre 1998 (Cass. pen. n. 13643/1998)

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell’art. 304 c.p.p. non comporta la sospensione del corso della prescrizione del reato, non essendo «imposta da una particolare disposizione di legge» ai sensi dell’art. 159 c.p., che rinvia ai casi in cui la sospensione è disposta per legge e si verifica automaticamente e non già a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria procedente. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6951 del 10 giugno 1998 (Cass. pen. n. 6951/1998)

In materia edilizia e paesaggistica, le L. 28 febbraio 1985, n. 47; 23 dicembre 1994, n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662 non indicano il momento di cessazione della sospensione del processo — disposta a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della attestazione del versamento dell’oblazione, nei limiti dovuti — e di conseguente ripresa della prescrizione, sicché è necessario applicare la regola generale, stabilita dall’art. 159, terzo comma c.p., in base alla quale il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione. Consegue che in base al menzionato principio — applicazione di quello più ampio del favor rei — la sospensione del procedimento edilizio viene meno nel giorno in cui perviene la risposta definitiva da parte della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per la declaratoria d’estinzione dei reati per oblazione o in ordine al rilascio della concessione e dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la violazione del vincolo e non nella data della sottoscrizione o della notifica del decreto di citazione (o dell’avviso al difensore in Cassazione) o dell’udienza. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8903 del 2 ottobre 1997 (Cass. pen. n. 8903/1997)

Alla causa di interruzione della prescrizione per i reati tributari, prevista dalla seconda parte dell’art. 9 della L. 7 agosto 1982 n. 516, non si applica il principio della tassatività degli atti interruttivi, per cui assume efficacia interruttiva qualsiasi attività con cui gli uffici finanziari manifestino la volontà di perseguire l’illecito; essa deve perciò essere sicuramente riconosciuta al c.d. processo verbale di constatazione, anche se non notificato o comunque portato a conoscenza della parte interessata. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3852 del 24 aprile 1997 (Cass. pen. n. 3852/1997)

Nel caso in cui il giudice abbia disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento per l’adesione del difensore di fiducia all’astensione dalle udienze deliberata dalla classe forense ed abbia nominato all’imputato un difensore di ufficio per l’urgenza di celebrazione del processo a causa della prossimità di prescrizione del reato, deve ritenersi legittimamente applicato il principio del bilanciamento di interessi, dandosi la prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l’estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell’imputato, diretto al legittimo esercizio dei diritti personali di libertà, in particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze. La ragione della scelta va rinvenuta nella concreta possibilità di alternativa offerta dalla difesa d’ufficio a fronte dell’impossibilità di sospensione del corso della prescrizione del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell’art. 159 c.p., ed in mancanza di eguale previsione per il caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del difensore dell’imputato nella forma dell’astensione dalle udienze. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2156 del 6 marzo 1997 (Cass. pen. n. 2156/1997)

La sospensione di cui all’art. 21 comma settimo D.L. 2 marzo 1989 n. 69, conv. con modificazioni in legge 27 aprile 1989 n. 154, non è applicabile al reato di omessa dichiarazione dei redditi, poiché la sanatoria de qua concerne soltanto le irregolarità formali e le minori infrazioni, purché non abbiano rilevanza ai fini della determinazione del reddito: la mancata presentazione della dichiarazione invece, incide certamente sul reddito, comportando una evasione totale. Detta sospensione è, al contrario, applicabile al reato di omesso adempimento dell’obbligo di tenuta dei registri contabili, atteso che l’art. 21 si riferisce proprio alle «inosservanze di obblighi». Tale inottemperanza, inoltre, non influisce sulla determinazione dei redditi. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1697 del 24 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 1697/1997)

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 159 c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell’art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sia pur temporanea vigenza della normativa d’urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi; e che tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l’esercizio dell’azione penale sicché, esauritosi l’arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 1283 del 13 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 1283/1997)

La perdita di efficacia dei decreti legge reiterati in materia di urbanistica, attesa la intima connessione esistente con il nuovo condono edilizio di cui all’art. 39 della legge n. 724 del 1994 per una definitiva risistemazione della materia, non può far venir meno i mutamenti irreversibili della realtà che gli stessi abbiano potuto produrre nel corso della sua precaria vigenza. Tale «irreversibilità» deve essere attribuita all’istituto della sospensione automatica del procedimento, perché, una volta intervenuta, produce i suoi effetti sul computo del termine prescrizionale a norma dell’art. 159 c.p., attesa la natura processuale della norma. Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 1296 del 14 ottobre 1996 (Cass. pen. n. 1296/1996)

Il corso della prescrizione per i reati in materia edilizia e urbanistica rimane sospeso fino al termine ultimo fissato dalla legge per la presentazione della domanda di sanatoria edilizia (nella specie, il 31 marzo 1995 ex art. 14 comma primo bis della legge 22 marzo 1995, n. 85). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8604 del 23 settembre 1996 (Cass. pen. n. 8604/1996)

In tema di prescrizione, ogni vicenda interruttiva o sospensiva opera anche nei confronti di chi, partecipe del reato, non abbia ancora assunto la veste di imputato all’epoca del verificarsi delle vicende medesime. Come pure nei confronti di chi assuma la qualità di imputato, per lo stesso reato, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, o anche nei confronti di coloro i quali — pur essendo imputati del medesimo reato — non vengano perseguiti con lo stesso procedimento. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12471 del 20 dicembre 1995 (Cass. pen. n. 12471/1995)

In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell’art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante ipso iure, anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che i reati ascritti all’imputato non erano prescritti, poiché al termine massimo di prescrizione (1 luglio 1995) dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell’art. 159 c.p.). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3517 del 24 novembre 1995 (Cass. pen. n. 3517/1995)

Poiché non può validamente esercitarsi l’azione penale durante il periodo nel quale il contribuente è ammesso a regolarizzare la sua posizione nei confronti del fisco, la sospensione dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, disposta dall’art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, opera anche per i corrispondenti procedimenti penali in materia tributaria sicché, per i relativi reati, è sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo suddetto ai sensi dell’art. 159 c.p. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1446 del 11 febbraio 1995 (Cass. pen. n. 1446/1995)

La sospensione disposta dall’art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 riguarda anche i procedimenti penali per reati tributari. Siffatta conclusione è sorretta dall’interpretazione logico-sistematica della norma; come, infatti, una riapertura dei termini, per effettuare gli adempimenti di legge, disposta al momento della loro scadenza, comporterebbe implicitamente, se non decretata espressamente, la sospensione dell’inizio del corso della prescrizione penale (non potendosi ritenere ancora realizzato il reato omissivo), allo stesso modo la riapertura dei termini intervenuta durante la decorrenza del termine prescrizionale deve comportare, postulandola logicamente, la medesima sospensione della prescrizione per il periodo in cui il contribuente è ammesso a regolarizzare la propria posizione nei riguardi del fisco. (Fattispecie in tema di omesso versamento all’erario di ritenute operate a titolo di acconto o di imposta). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7093 del 16 giugno 1994 (Cass. pen. n. 7093/1994)

La pendenza innanzi alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale non cagiona, di per sé ed automaticamente, la necessità di sospendere, fino alla decisione della Corte stessa, tutti i procedimenti penali nei quali tale questione sia di nuovo proposta. Pertanto, qualora sia disposta illegittimamente dal giudice, con provvedimento abnorme, la sospensione del procedimento penale — in quanto nessuna questione di legittimità costituzionale sia stata nel corso di esso rimessa all’organo competente — non si realizza anche una causa sospensiva della prescrizione del reato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1799 del 21 febbraio 1985 (Cass. pen. n. 1799/1985)

In caso di sospensione di un procedimento penale a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti vengono restituiti al giudice che promosse il giudizio di legittimità costituzionale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3086 del 4 marzo 1980 (Cass. pen. n. 3086/1980)

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