Art. 133 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Articolo 133 ter - codice penale

(1)(2)(3)Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. (4)
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Articolo 133 ter - Codice Penale

(1)(2)(3)Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. (4)
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 100, L. 24.11.1981, n. 689.
(2) La denominazione del Titolo Quinto sotto cui è rubricato il presente articolo è stata così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 16.03.2015, n. 28 con decorrenza dal 02.04.2015.
(3) La denominazione del Capo Primo sotto cui è rubricato il presente articolo è stata così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 16.03.2015, n. 28 con decorrenza dal 02.04.2015.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

La rateizzazione della pena pecuniaria, ex art. 133 ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è, pertanto, sottratta all’accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle stesse. Tuttavia, qualora in tale sede, sia presentata richiesta di rateizzazione il giudice deve procedere alla sua valutazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38771 del 23 settembre 2014 (Cass. pen. n. 38771/2014)

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria omettendo di procedere alla valutazione comparativa tra l’ammontare della pena pecuniaria inflitta e le condizioni economiche del condannato, in quanto il giudice del merito, a fronte della richiesta ex art. 133 ter c.p., deve, comunque, procedere alla predetta valutazione, sulla base delle emergenze disponibili. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 42015 del 15 novembre 2011 (Cass. pen. n. 42015/2011)

La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell’ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall’art. 133 ter cod. pen., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell’art 444 cod. proc. pen.. Ne consegue che, nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell’accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime. È tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 528 del 10 gennaio 2006 (Cass. pen. n. 528/2006)

La rateizzazione della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche della parte, prevista dall’art. 133 c.p., costituisce oggetto di mera facoltà discrezionale del giudice, come tale sottratta alla libera disponibilità delle parti. Pertanto, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la rateizzazione non può mai costituire oggetto di accordo negoziale, di guisa che la relativa clausola deve essere considerata tamquam non esset dal giudice che, pertanto, deve disattenderla ovvero, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può anche stabilire un numero di rate diverso da quello indicato dalle parti, senza per questo violare l’accordo negoziale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25770 del 13 giugno 2003 (Cass. pen. n. 25770/2003)

La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall’art. 113 ter c.p. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all’entità della pena. Peraltro, l’imputato, per far valere la precarietà delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l’esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all’art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l’ammontare della pena e dall’altro le condizioni economiche del condannato. (Nella specie la Corte, su ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza di patteggiamento con la quale si era sostituita la pena della reclusione con quella pecuniaria corrispondente, per omessa motivazione sia sulla sostituzione sia sulla rateizzazione). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4184 del 27 marzo 2000 (Cass. pen. n. 4184/2000)

L’istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell’art. 133 ter c.p., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all’entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., nel concedere o negare tale agevolazione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3285 del 5 gennaio 2000 (Cass. pen. n. 3285/2000)

In tema di pagamento rateale della multa o dell’ammenda, di cui all’art. 133 ter c.p., introdotto dall’art. 100, L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione nel pagamento della pena pecuniaria inflitta, deve motivare l’esercizio di tale potere discrezionale non solo facendo riferimento ai criteri generali contenuti nell’art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l’ammontare della pena pecuniaria inflitta e dall’altro le condizioni economiche del condannato e decidendo in quale rapporto debbano essere poste queste due entità al fine di stabilire se esse consentano il pagamento in unica soluzione ovvero consiglino la rateizzazione della multa o dell’ammenda e l’ammontare delle singole rate. (Fattispecie relativa ad annullamento di decisione, sul punto del diniego dell’ammissione al pagamento rateale, motivata in base al solo criterio dell’entità della somma, senza valutare anche quella delle condizioni economiche dell’imputata, già definite precarie in sede di valutazione ai sensi dell’art. 133 bis c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9349 del 19 ottobre 1985 (Cass. pen. n. 9349/1985)

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