Art. 131 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Articolo 131 - codice penale

Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio (50 c.p.p.), se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

Articolo 131 - Codice Penale

Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio (50 c.p.p.), se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

Tabella procedurale

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, che prevede la querela della persona offesa, mantiene ferma questa previsione di procedibilità anche nella ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano commesse con armi, poiché la norma di cui all’art. 393 c.p. oltre gli elementi propri e caratteristici della sua natura specializzante, contiene anche tutti gli elementi generali di cui all’art. 612 secondo comma c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9822 del 25 settembre 1986 (Cass. pen. n. 9822/1986)

Massime

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, che prevede la querela della persona offesa, mantiene ferma questa previsione di procedibilità anche nella ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano commesse con armi, poiché la norma di cui all’art. 393 c.p. oltre gli elementi propri e caratteristici della sua natura specializzante, contiene anche tutti gli elementi generali di cui all’art. 612 secondo comma c.p. Cass. pen.sez. V, 25 settembre 1986, n. 9822

Istituti giuridici

Novità giuridiche