Art. 130 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Istanza della persona offesa

Articolo 130 - codice penale

Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa (9, 10), l’istanza (341 c.p.p.) è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta (127129). Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela (120 ss.; 336 ss. c.p.p.).

Articolo 130 - Codice Penale

Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa (9, 10), l’istanza (341 c.p.p.) è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta (127129). Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela (120 ss.; 336 ss. c.p.p.).

Massime

In tema di istanza di punizione per delitto in danno di un cittadino, commesso all’estero da persona, che successivamente si accerta essere straniera e non cittadina italiana, essendo la parte offesa – o chi per essa – interessata a proporre l’istanza solo dal momento in cui venga a conoscenza che l’imputato sia straniero, nel caso in cui il reato abbia, con la frode, determinato una apparente situazione di cittadinanza italiana, il termine di cui agli artt. 128 comma 2 e 130 cod. pen. decorre dalla data in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza che, in realtà, trattasi di uno straniero. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3624 del 4 aprile 1995 (Cass. pen. n. 3624/1995)

In tema di perseguibilità di reati commessi all’estero, i due diversi e distinti termini stabiliti dall’art. 128 cod. pen. per la richiesta di procedimento (ed applicabili anche per la proposizione della “istanza”, atteso il rinvio contenuto nell’art. 130 cod. pen.) non si sovrappongono poiché distinte e differenziate sono le ipotesi contemplate. Il primo comma di tale articolo, infatti, regola, in genere, il termine della richiesta per un reato che la preveda per la “punibilità” – secondo l’espressione della legge – (tre mesi dal momento in cui il Ministro della Giustizia ha avuto notizia del reato). Il secondo comma, invece, regola la specifica ipotesi del reato commesso all’estero che prevede per la sua “punibilità” la richiesta entro tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato; termine, questo, non collegato alla conoscenza della “notitia criminis”. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4144 del 13 gennaio 1993 (Cass. pen. n. 4144/1993)

L’istanza di procedimento non è legata all’uso di formule sacramentali ed è valida anche se sia stata proposta contro ignoti, giacché, per la sua validità, è sufficiente che essa indichi il fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione dell’autore dello stesso anche se non sia noto, spettando poi all’autorità giudiziaria l’identificazione del reo. L’istanza di procedimento proposta per un determinato reato, è, al pari della querela, valida ed efficace per la perseguibilità di altro reato ritenuto dal giudice, diverso da quello qualificato e segnalato dall’istante, essendo compito del giudice dare l’esatto nomen iuris al fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 457 del 27 febbraio 1970 (Cass. pen. n. 457/1970)

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