Art. 100 – Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)
ARTICOLO ABROGATO – Recidiva facoltativa
Note
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 10 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella L. 7 giugno 1974, n. 220.