La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa (92, 111).
Art. 87 – Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)
Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere
La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa (92, 111).