Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
È nulla la sentenza che, nel pronunciare condanna per più reati, infligga una pena unica, senza stabilire, in violazione dell’art. 483 c.p.p. la pena per ciascuno dei reati stessi; in tal modo, invero, non è dato tener ferma, per tutti gli effetti previsti dalle norme processuali, la ritenuta autonomia giuridica di ciascun reato né è possibile il controllo sulla corretta applicazione delle regole relative al cumulo delle pene e sul buon uso del potere discrezionale del giudice in ordine alla irrogazione della pena. Cass. pen. Sezioni Unite, 23 gennaio 1971, n. 1 (Cass. pen. n. 1/1971)
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