In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l’attenuante di cui all’art. 73 comma settimo d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 si pone come attenuante speciale rispetto a quella di cui all’art. 62 n. 6 seconda parte cod. pen., per cui quest’ultima non può trovare applicazione ove sia basata sulla medesima condotta collaborativa che già abbia fruttato il riconoscimento dell’attenuante prevista dal comma settimo art. 73 citato. Ed invero, gli stessi elementi non possono essere valutati ripetutamente per il conseguimento di una duplice riduzione di pena, mentre d’altro conto, l’attenuante speciale prevale sempre su quella generale, secondo quanto previsto dall’art. 68 cod. pen. che disciplina l’ipotesi della “circostanza complessa”, in cui una circostanza aggravante comprende in sè un’altra aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sè altra attenuante; ipotesi nella quale la circostanza giuridicamente più rilevante – che importi, cioè, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena – è considerata come specifica e, quindi, trova applicazione ed è valutata essa soltanto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9930 del 12 gennaio 1994 (Cass. pen. n. 9930/1994)
I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell’entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all’interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 112 del 12 gennaio 1990 (Cass. pen. n. 112/1990)