Art. 67 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Articolo 67 - codice penale

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1);
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’ articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Articolo 67 - Codice Penale

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1);
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’ articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

Massime

La riduzione della pena per il concorso di più circostanze attenuanti, prevista dall’art. 67 cpv. c.p., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17908 del 15 aprile 2003 (Cass. pen. n. 17908/2003)

Il limite fissato dall’art. 67, secondo comma, c.p., secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all’art. 442 c.p.p. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4923 del 20 aprile 2000 (Cass. pen. n. 4923/2000)

La riduzione della pena di cui all’art. 444 c.p.p. ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso ed alla personalità dell’imputato: essa pertanto non è assimilabile alla diminuzione conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante del reato ed alla medesima risulta quindi inapplicabile il limite di cui all’art. 67 c.p. (quarto del minimo edittale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8994 del 19 agosto 1994 (Cass. pen. n. 8994/1994)

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. ha una sua ragione di essere particolare e del tutto diversa da quella propria delle attenuanti e delle diminuenti. Essa, infatti, ha carattere meramente processuale e premiale e non ha alcuna attinenza al fatto criminoso o alla personalità dell’imputato; inoltre, opera in un momento logicamente e temporalmente successivo a quello in cui operano le attenuanti o le diminuenti e, infine, non è oggetto di giudizio di bilanciamento e non incide affatto nella determinazione del termine di prescrizione del reato. Pertanto, dalla eterogeneità della riduzione di pena ex art. 444 c.p.p. rispetto alla riduzione di pena dipendente dalla accertata esistenza di circostanze attenuanti ovvero di diminuenti, consegue la inapplicabilità alla prima del limite posto dall’art. 67 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8379 del 24 luglio 1992 (Cass. pen. n. 8379/1992)

Non è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 67 c.p. la riduzione di pena da operare ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (Applicazione in tema di pena inflitta per reato militare). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2285 del 3 luglio 1992 (Cass. pen. n. 2285/1992)

La riduzione di pena conseguente all’adozione del procedimento speciale previsto dall’art. 444 c.p.p. costituisce un inedito meccanismo processuale incentivante, la cui natura sostanziale e funzionale — espressamente correlata a finalità di deflazione e celerità della giustizia — non la rende assimilabile alla diminuzione dovuta alla applicazione di una circostanza attenuante del reato e non consente, pertanto, altre preclusioni alla sua applicabilità, se non quelle previste nella disciplina normativa propria del nuovo rito. Ne consegue che, a seguito della diminuzione di cui all’art. 444 c.p.p., che va applicata per ultima, il limite minimo di cui all’art. 67, secondo comma, c.p. può essere superato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5264 del 5 maggio 1992 (Cass. pen. n. 5264/1992)

La diminuizione della pena, in applicazione di una circostanza ad effetto speciale come quella di cui all’art. 5, L. 2 ottobre 1967, n. 895, non incontra il limite previsto dall’art. 67 c.p. Tuttavia, una volta determinata la pena per il riconoscimento delle circostanze ad effetto speciale, allorché si debba ulteriormente applicare la diminuzione per una circostanza attenuante comune, la pena definitiva non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3839 del 17 marzo 1990 (Cass. pen. n. 3839/1990)

La disposizione dell’art. 67, cpv. c.p. non va intesa nel senso che la riduzione della pena, in caso di concorso di più circostanze attenuanti, va apportata nella misura massima di un quarto della pena – base, bensì nel senso che la pena da irrogare in concreto non può essere mai inferiore ad un quarto della pena – base. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3060 del 24 febbraio 1989 (Cass. pen. n. 3060/1989)

I limiti alla diminuzione di pena nel caso di una sola attenuante o nel caso di concorso di più circostanze attenuante, previsti rispettivamente dagli artt. 65, primo comma n. 2 e 67, primo comma n. 2 del c.p., vanno coordinati col nuovo testo dell’art. 69 dello stesso codice ed interpretati nel senso che gli stessi si riferiscono a reati per i quali è prevista originariamente la pena dell’ergastolo, ma non hanno alcuna rilevanza quando per il reato base è prevista la pena della reclusione e l’ergastolo consegua per la ritenuta prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti. In tal caso, per lo stesso principio, la prevalenza delle attenuanti può portare ad una riduzione della pena oltre i limiti indicati e fino a quelli consentiti dall’ultimo comma dell’art. 67 del c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5901 del 12 maggio 1980 (Cass. pen. n. 5901/1980)

Nella disciplina dell’art. 67 c.p. rientrano tutte le attenuanti, senza alcuna distinzione tra attenuanti attinenti all’imputabilità e attenuanti attinenti alla responsabilità o tra attenuanti comuni e attenuanti generiche. Pertanto, anche l’attenuante della minore età, che è circostanza inerente alla persona del colpevole, non può determinare, nel concorso di altre circostanze attenuanti, l’irrogazione della pena inferiore al minimo a dieci anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena dell’ergastolo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 973 del 20 ottobre 1970 (Cass. pen. n. 973/1970)

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