(1) Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due (2) anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, (3) e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
Art. 32 quinquies – Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)
Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
(1) Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due (2) anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, (3) e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
Note
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97.
(2) La parola: «tre» è stata così sostituita dall’attuale: «due» dall’art. 1, comma 1, lett. b), della L. 27 maggio 2015, n. 69.
(3) Le parole: «, 319 quater, primo comma,» sono state inserite dall’art. 1, comma 75, lett. b), della L. 6 novembre 2012, n. 190.