Art. 27 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pene pecuniarie fisse e proporzionali

Articolo 27 - codice penale

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Articolo 27 - Codice Penale

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Massime

Le pene pecuniarie proporzionali non sono soggette, per loro natura, ad alcun limite massimo, come espressamente disposto dall’art. 27, seconda parte, c.p. Ne deriva che, in caso di concorso di reati, le norme sulla continuazione (art. 81, comma secondo, c.p.) e quelle sul cumulo giuridico (art. 78 c.p.) non possono trovare applicazione limitatamente a quella parte delle violazioni che siano punite con pene pecuniarie proporzionali. In particolare, per quel che attiene alla continuazione, la legge, allorquando stabilisce che una pena sia proporzionale all’entità o al numero delle infrazioni, esclude implicitamente l’applicabilità della normativa sulla continuazione dato che questa non prevede la proporzionalità della pena in rapporto all’entità o al numero delle violazioni che vengono a confluire nel reato continuato ed atteso che il giudice non ha il potere di sovvertire il meccanismo della proporzionalità sostituendovi — quando la pena proporzionale inerisca alla violazione meno grave — quello dell’aumento fino al triplo della pena base pecuniaria ovvero detentiva. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9361 del 4 settembre 1992 (Cass. pen. n. 9361/1992)

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