Art. 184 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Estinzione della pena [di morte] dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

Articolo 184 - codice penale

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia (151, 174), la pena [di morte (1)] dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l’ isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

Articolo 184 - Codice Penale

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia (151, 174), la pena [di morte (1)] dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l’ isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell’articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell’articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.

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