Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (198).
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (198).
Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (198).
Il giudice dell’esecuzione può applicare il beneficio dell’amnistia “propria” nel caso in cui il provvedimento normativo sia intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado (e dunque senza che il giudice della cognizione abbia potuto esprimersi in merito) ed il condannato non abbia proposto appello avverso tale pronuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che non si forma, in una simile ipotesi, alcun giudicato negativo in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio, nè l’interessato è obbligato ad impugnare la sentenza di condanna). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 49178 del 18 novembre 2016 (Cass. pen. n. 49178/2016)
In tema di reati edilizi la causa estintiva derivante dalla concessione della sanatoria ordinaria ex artt. 13 e 22 L. 47 cit., non diversamente da quanto avviene per la sanatoria speciale conseguente a condono ex art. 31 della stessa legge, ha natura personale e, ai sensi dell’art. 182 c.p., di essa possono giovarsi solo i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno versato il corrispettivo. I reati previsti dall’art. 20 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 sono infatti reati formali per i quali l’antigiuridicità della condotta si fonda sulla violazione dell’interesse collettivo al controllo pubblico sulle modifiche dell’assetto territoriale e non sul vulnus sostanziale arrecato a tale assetto dalla edificazione abusiva. Contrariamente perciò a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella s. n. 370 del 1988, deve ritenersi preclusa, in mancanza di una esplicita previsione normativa in tale senso, ogni lettura estensiva dell’efficacia della sanatoria. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11425 del 12 dicembre 1997 (Cass. pen. n. 11425/1997)
In tema di «condono edilizio», qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuati da persona diversa dall’imputato, quest’ultimo non può trarre vantaggio dall’iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.) sia per l’espresso disposto dall’art. 38 comma quinto della legge n. 47 del 1985, che, in applicazione di detto principio, fissa i suddetti limiti personali del beneficio de quo. (In motivazione la Corte ha precisato che il D.L. n. 2 del 1988 conv. in legge n. 68 del 1988 ha previsto l’estensione dell’effetto estintivo dell’oblazione, limitandola esplicitamente al comproprietario. Ha ancora aggiunto che la previsione dell’azione di rivalsa nei confronti del proprietario da parte di colui che ha richiesto la sanatoria non è di ostacolo a tale interpretazione, poiché è stata stabilita proprio per quei casi in cui il proprietario menzionato non ha interesse a presentare l’istanza, mentre altri soggetti lo hanno per potere fruire delle diverse agevolazioni di detta sanatoria non concernenti solo l’aspetto penale). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 171 del 11 gennaio 1997 (Cass. pen. n. 171/1997)
Atteso il carattere personale della causa di estinzione ex art. 182 c.p. ribadito dall’art. 38 secondo, quinto e sesto comma legge n. 47 del 1985, la stessa non può operare nei confronti di un soggetto diverso dall’istante, salvo che si tratti del comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile. Tale soluzione non può essere modificata in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 19 del 1995), con la quale è stata affermata l’estensione dell’amnistia ai concorrenti nel reato tributario, qualora il contribuente provveda alla definizione della pendenza tributaria. Infatti la generale impostazione dell’istituto della concessione edilizia con il suo carattere personale e dell’«oblazione», differenziata sia dall’amnistia sia da quella ex artt. 162 e 162 bis c.p.p., l’esistenza di una molteplicità di impieghi delle somme pagate a titolo di oneri concessori e l’assenza di una caratteristica restitutoria o di una natura retributiva del condono escludono una valenza oggettiva di questa causa estintiva, posta a base dell’amnistia e del condono tributario. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3585 del 13 aprile 1996 (Cass. pen. n. 3585/1996)
In tema di condono edilizio, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dagli imputati, questi ultimi non possono trarre vantaggio dall’iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 c.p.) sia per l’espresso disposto dell’art. 38, comma 5, L. 28 febbraio 1985, n. 47 che, in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell’oblazione relativa al cosiddetto condono edilizio. Ciò è avvalorato dalle caratteristiche «fiscali» di detta sanatoria e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 della L. n. 47 del 1985 e 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, collegati a qualità o situazioni personali dell’istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di esclusione tributaria e può integrare, in presenza di altri elementi, l’ipotesi dell’istanza dolosamente infedele di cui all’art. 40 della L. n. 47 del 1985 ed all’art. 39, comma 4, ultima parte della L. n. 724 del 1994. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3982 del 12 aprile 1995 (Cass. pen. n. 3982/1995)
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