Art. 169 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Articolo 169 - codice penale

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a € 5, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta (1) (2).

Articolo 169 - Codice Penale

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a € 5, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’articolo 164.
Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta (1) (2).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, così come corretta dall’ordinanza 29 dicembre 1976, n. 274, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio.

Massime

Nel processo penale minorile, sussiste l’interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza che, anziché dichiarare, ex art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non doversi procedere per irrilevanza del fatto, ha concesso il perdono giudiziale. (La Corte, in motivazione, ha precisato che, nel processo penale minorile, la pubblica accusa ha interesse a chiedere una formula di proscioglimento o assolutoria più favorevole avendo anche il compito di verificare l’adeguatezza degli strumenti alternativi alla pena alle esigenze educative del minore e alla sua reintegrazione nella società). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29360 del 4 luglio 2019 (Cass. pen. n. 29360/2019)

Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi positiva in ordine al futuro comportamento dell’imputato, pur non potendo fondarsi sul solo dato dell’incensuratezza – dovendo valutarsi ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali –, non può essere esclusa per la sua mancata presentazione, una volta divenuto maggiorenne, al dibattimento, in assenza di alcuna disposizione di legge che consenta di enucleare un siffatto onere. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19410 del 8 maggio 2019 (Cass. pen. n. 19410/2019)

In tema di perdono giudiziale, qualora il minore infradiciottenne risponda, in un processo cumulativo, di più reati concorrenti, deve aversi riguardo, ai fini dell’applicabilità del beneficio, alle singole pene che devono essere inflitte in concreto per ciascun reato e non a quella irrogabile in concreto complessivamente a seguito della applicazione della continuazione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6970 del 22 febbraio 2012 (Cass. pen. n. 6970/2012)

Il limite di pena da considerare per l’eventuale concessione del perdono giudiziale deve essere determinato con riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenendo conto anche della diminuente della minore età. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23637 del 13 giugno 2011 (Cass. pen. n. 23637/2011)

Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell’imputato non può fondarsi sul solo dato dell’incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45080 del 4 dicembre 2008 (Cass. pen. n. 45080/2008)

In forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 108 del 1973 e 154 del 1976, la reiterazione della concessione del perdono giudiziale è consentita, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale è già stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza, ma non anche in relazione ai reati commessi successivamente. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37454 del 14 ottobre 2005 (Cass. pen. n. 37454/2005)

A norma degli artt. 28 e 29 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo è finalizzata all’estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell’esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell’evoluzione della sua personalità. La ratio della norma va individuata nell’esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all’improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l’attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all’art. 169 c.p. e dell’art. 27 del citato D.P.R. Il beneficio prescinde infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all’applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall’occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d’improcedibilità irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1600 del 29 luglio 1997 (Cass. pen. n. 1600/1997)

Gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena non si fondano sugli stessi presupposti e criteri, stante il diverso effetto che da ciascuno di essi deriva, rappresentato nel primo dalla estinzione del reato che segue immediatamente alla irrevocabilità della sentenza che lo applica, mentre nel secondo tale effetto è differito nel tempo e subordinato alle condizioni previste dalla legge. Non è contraddittoria la motivazione della sentenza che negando l’uno abbia concesso l’altro e viceversa, con l’unico obbligo del giudice di indicare adeguatamente le ragioni della sua scelta, obbligo che può ritenersi soddisfatto quando il giudice di merito, in considerazione della ratio e della finalità dei due istituti, giunga alla conclusione — evidenziando anche uno solo dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. ed altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo — dell’effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7751 del 24 luglio 1991 (Cass. pen. n. 7751/1991)

L’art. 1, n. 1, lett. g) D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, nel concedere amnistia per ogni reato commesso dal minore qualora il giudice ritenga a lui concedibile il perdono giudiziale, ha anche sancito l’inapplicabilità — a quel fine — delle disposizioni di cui all’art. 169, terzo e quarto comma c.p., cioè ha stabilito che la valutazione rimessa al giudice debba prescindere sia dall’esistenza di precedenti condanne a pena detentiva riportate dall’imputato, sia dal fatto che questo abbia già usufruito del perdono giudiziale. Ne deriva che le univoche considerazioni che il giudicante è tenuto a compiere — una volta emersa dagli atti la prova della colpevolezza dell’imputato — attengono alla misura della pena che dovrebbe essere irrogata e al giudizio prognostico sulla condotta dello stesso imputato, sicché egli non potrebbe applicare l’amnistia solo se ritenesse infliggibile una pena eccedente il limite di cui all’art. 169, primo comma, c.p., ovvero non presumesse che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere reati. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5089 del 7 maggio 1991 (Cass. pen. n. 5089/1991)

In tema di perdono giudiziale, il limite di pena che ne consente l’applicabilità va determinato con riferimento alla sanzione che in concreto il giudice ritenga si possa applicare e non già a quella prevista dalla legge per il reato commesso.

In tema di perdono giudiziale, il limite di pena che ne consente l’applicabilità va determinato in concreto tenendo conto della diminuente della minore età. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2239 del 18 febbraio 1991 (Cass. pen. n. 2239/1991)

Il giudizio inerente alla concessione o al diniego del perdono giudiziale, più che involgere una diagnosi completa del passato del minore infradiciottenne, comporta un giudizio prognostico sul futuro dello stesso e, quindi, sulla possibilità che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del prevenuto in termini di ragionevole prevedibilità e con una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito. Tale apprezzamento implica necessariamente l’esame oltre che della gravità del fatto e della modalità esecutiva di esso, della personalità del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e susseguente al reato, di guisa che, alla stregua degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell’art. 133 c.p., condizione essenziale per l’applicazione del perdono stesso è la ragionevole presunzione della futura buona condotta. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 7709 del 26 maggio 1989 (Cass. pen. n. 7709/1989)

La reiterazione della concessione del perdono giudiziale è consentito, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale è già stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4000 del 20 marzo 1989 (Cass. pen. n. 4000/1989)

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