Art. 79 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 79 - costituzione della repubblica italiana

(1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo 79 - Costituzione della Repubblica Italiana

(1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 della L. cost. 6 marzo 1992, n. 1.

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