Art. 66 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 66 - costituzione della repubblica italiana

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 66 - Costituzione della Repubblica Italiana

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

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