Art. 65 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 65 - costituzione della repubblica italiana

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 65 - Costituzione della Repubblica Italiana

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

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