Art. 26 – Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 26 - Costituzione della Repubblica Italiana

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 26 - Costituzione della Repubblica Italiana

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Note