Art. 22 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 22 - costituzione della repubblica italiana

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 22 - Costituzione della Repubblica Italiana

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

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