Art. 134 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 134 - costituzione della repubblica italiana

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri](1), a norma della Costituzione.

Articolo 134 - Costituzione della Repubblica Italiana

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri](1), a norma della Costituzione.

Note

(1) Queste parole sono state soppresse dall’art. 2 della L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, contenente modifiche alla Costituzione.

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