Art. 240 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Confisca in casi particolari

Articolo 240 bis - codice penale

(1) Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Articolo 240 bis - Codice Penale

(1) Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 1, del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21

Massime

In tema di confisca, la definitività del provvedimento ablatorio, con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato, determina il venir meno della giurisdizione del giudice penale che ha curato la gestione dei beni, in favore del giudice civile, in ordine alle controversie inerenti a diritti soggettivi, sorte in epoca posteriore al giudicato o, comunque, correlate alla esistenza del provvedimento ablatorio. (In applicazione del principio la Corte ha ravvisato un vizio di attribuzione in relazione all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, successivamente all’irrevocabilità della confisca di un capannone industriale e di un ramo di azienda, aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione del ramo di azienda in ragione di un ritenuto inadempimento dell’aggiudicatario). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30422 del 2 novembre 2020 (Cass. pen. n. 30422/2020)

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19766 del 1 luglio 2020 (Cass. pen. n. 19766/2020)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, sussiste continuità normativa tra la disciplina di cui all’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, abrogato dall’art. 7, lett. l), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e quella di cui all’art. 240-bis cod. pen. che, pertanto, trova applicazione anche in relazione alle condotte anteriori all’entrata in vigore del citato d.lgs. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15542 del 20 maggio 2020 (Cass. pen. n. 15542/2020)

In tema di confisca allargata di cui all’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all’iniziativa economica di tale soggetto; pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all’acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l’intero, ma soltanto per la quota corrispondente all’entità del contributo dal predetto fornito. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 35762 del 6 agosto 2019 (Cass. pen. n. 35762/2019)

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