Art. 195 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Diritti dei terzi

Articolo 195 - codice penale

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili (2901 c.c.).

Articolo 195 - Codice Penale

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili (2901 c.c.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche