Art. 180 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Revoca della sentenza di riabilitazione

Articolo 180 - codice penale

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (1), od un’altra pena più grave (683 c.p.p.).

Articolo 180 - Codice Penale

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (1), od un’altra pena più grave (683 c.p.p.).

Note

(1) Le parole: «cinque anni» e: «tre anni» sono state rispettivamente così sostituite dalle parole: «sette anni» e: «due anni» dall’art. 4 della L. 11 giugno 2004, n. 145.

Massime

La revoca della sentenza di riabilitazione, pur avendo natura dichiarativa, produce effetti giuridici, “ex tunc”, soltanto attraverso l’emissione di un provvedimento che espressamente la dichiari; ne consegue che ai fini della applicazione della recidiva nessun rilievo può assumere la precedente condanna, in relazione alla quale sia intervenuta riabilitazione, mai revocata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 55359 del 30 dicembre 2016 (Cass. pen. n. 55359/2016)

In tema di estinzione della pena, il provvedimento che dispone la riabilitazione è costituito da un’ordinanza e non da una sentenza, come stabilito dall’art. 180 c.p., in sintonia con l’art. 598 c.p.p. 1930. Ciò perché il vigente codice di procedura demanda la relativa decisione (art. 683) al tribunale di sorveglianza, che provvede a norma dell’art. 666, ossia secondo quanto previsto per il procedimento di esecuzione, che si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1687 del 4 luglio 1995 (Cass. pen. n. 1687/1995)

A differenza del provvedimento di riabilitazione, avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all’osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende l’accoglimento dell’istanza, ed opera di conseguenza ex nunc con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile, il provvedimento col quale viene disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa, per l’intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l’indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce in conseguenza i propri effetti ex tunc in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3244 del 28 aprile 1986 (Cass. pen. n. 3244/1986)

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