Art. 16 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Leggi penali speciali

Articolo 16 - codice penale

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

Articolo 16 - Codice Penale

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

Massime

L’art. 16 c.p. regola i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali, le quali, limitandosi a prevedere, nella normalità dei casi, particolari figure di reati in corrispondenza di particolari e contingenti interessi da tutelare, in virtù dell’art. 16 si rimettono al codice penale in ordine all’applicazione di norme di carattere generale o di interi istituti giuridici. Così, la facoltà riconosciuta al giudice dagli artt. 24, ultimo comma, e 26, ultimo comma c.p., di triplicare rispettivamente la pena della multa o quella dell’ammenda, quando ritenga che tali sanzioni pecuniarie, per le condizioni economiche dell’imputato, sarebbero inefficienti anche se irrogate nella misura massima edittale, permane pure in relazione alle pene pecuniarie comminate dalle leggi speciali posteriori all’emanazione del codice penale, sempre che queste non dispongano diversamente. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 739 del 4 febbraio 1981 (Cass. Civ. n. 739/1981)

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