Art. 93 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 93 - costituzione della repubblica italiana

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 93 - Costituzione della Repubblica Italiana

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

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