Art. 60 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 60 - costituzione della repubblica italiana

(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Articolo 60 - Costituzione della Repubblica Italiana

(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dalla L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, contenente modifiche alla Costituzione.

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