Art. 15 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 15 - costituzione della repubblica italiana

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 15 - Costituzione della Repubblica Italiana

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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