Art. 121 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 121 - costituzione della repubblica italiana

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (2).

Articolo 121 - Costituzione della Repubblica Italiana

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (2).

Note

(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 1, lett. a), della L. cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1, lett. b), della L. cost. 22 novembre 1999, n. 1.

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