Art. 112 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 112 - costituzione della repubblica italiana

Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Articolo 112 - Costituzione della Repubblica Italiana

Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

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