Art. 109 – Costituzione della Repubblica Italiana

(Promulgata il 27 dicembre 1947)

Articolo 109 - costituzione della repubblica italiana

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Articolo 109 - Costituzione della Repubblica Italiana

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

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