Art. 1 – Trattato sull’Unione Europea

Art. 1 - trattato sull'unione europea

(1) Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Art. 1 - Trattato sull'Unione Europea

(1) Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

Note

(1) Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione dei trattati.

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