Art. 67 – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato

Art. 67 - testo unico sul pubblico impiego

1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell’economia e delle finanze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato. (1)
2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. (1)
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. (1)

Art. 67 - Testo Unico sul Pubblico Impiego

1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell’economia e delle finanze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato. (1)
2. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. (1)
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. (1)

Note

(Art.70 del d.lgs n. 29 del 1993 come sostituito dall’art. 35 del d.lgs n. 546 del 1993)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017.

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