Art. 61 – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Interventi correttivi del costo del personale

Art. 61 - testo unico sul pubblico impiego

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro dell’economia e delle finanze, informato dall’amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. (2)
1 bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile. (1)
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. (2)
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata. (2)

Art. 61 - Testo Unico sul Pubblico Impiego

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro dell’economia e delle finanze, informato dall’amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio del bilancio. (2)
1 bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile. (1)
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. (2)
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata. (2)

Note

(Art.66 del d.lgs n. 29 del 1993)

(1) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 133, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017.

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