Art. 6 – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

Art. 6 - testo unico sul pubblico impiego

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (1)
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. (2)
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (2)
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (2)
[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.] (3
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (4)
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. (2)
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore. (5)

Art. 6 - Testo Unico sul Pubblico Impiego

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (1)
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. (2)
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (2)
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (2)
[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.] (3
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (4)
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. (2)
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore. (5)

Note

(Art.6 del d.lgs n. 29 del 1993 come sostituito prima dall’art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)

(1) Il presente comma, prima modificato dall’art. 11 D.L. 10.01.2006, n. 4, con decorrenza dal 12.01.2006, poi dall’art. 2, D.L. 06.07.2012, n. 95 (G.U. 06.07.2012, n.156, S.O. n, 141), come modificato dalla legge di conversione 07.08.2012, n. 135, con decorrenza dal 07.07.2012, é stato da ultimo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017; ai sensi dell’art. 22, comma 1, del suddetto decreto, in sede di prima applicazione, il divieto di cui al presente comma si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.
(3) Il presente comma inserito dall’art. 35 D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 con decorrenza dal 15.11.2009, è stato poi abrogato dall’art. 4, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017.
(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017; ai sensi dell’art. 22, comma 1, del suddetto decreto, in sede di prima applicazione, il divieto di cui al presente comma si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.
(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 4, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017.

Massime

In tema di lavoro pubblico negli enti locali, la reinternalizzazione di un servizio, in caso di impossibilità della società affidataria a rendere l’attività, non consegue automaticamente alla sua natura pubblica, ma presuppone che l’amministrazione deliberi di provvedere direttamente al suo svolgimento con proprio personale, attivando le procedure di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, né sussiste un obbligo di riassorbimento delle unità di personale dell’azienda esterna che non avevano già acquisito lo “status” di dipendente pubblico e non risultavano inserite nell’organizzazione dell’ente locale per avervi ricoperto una posizione lavorativa prevista dalla pianta organica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisone di merito che aveva disposto il riassorbimento del Direttore tecnico di un’azienda municipalizzata, il cui rapporto di lavoro aveva, pertanto, natura privatistica). Cassazione civile sez. Lavoro, sentenza n. 9568 del 12 aprile 2021 (Cass. civ. n. 9568/2021)

Occorre ribadire che la l. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in sede giudiziaria, tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. n. 21541 del 2006; Cass. n. 5089 dei 2009; Cass. n. 2516 del 2012; Cass. n. 3176 del 2017 e molte altre). Cassazione civile sezione lavoro, sentenza n. 21570 del 3 settembre 2018 (Cass. civ. n. 21570/2018)

In materia di pubblico impiego privatizzato, la scelta dell’amministrazione (nella specie, dell’Asl) di procedere alla copertura di un posto vacante (di dirigente dell’unità operativa di lungo degenza) mediante l’indizione di un concorso esterno anziché facendo ricorso alle procedure di mobilità interna, non può considerarsi lesiva del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., né del principio, che costituisce una specifica attuazione del primo, di economicità della gestione contenuto nel Piano sanitario regionale del 2 luglio 1999 della Regione Abruzzo, dovendosi escludere, ove il personale che abbia manifestato l’interesse al trasferimento non si trovi in posizione di esubero, che la decisione assunta determini uno spreco di denaro pubblico, né potendosi ritenere – attesa l’ampiezza del principio organizzativo invocato – che il richiamo all’ottimale distribuzione delle risorse mediante il concorso di mobilità indicato dall’art. 6, D.lgs. n. 165 del 2001, generi, a favore dei singoli dipendenti, una specifica posizione di diritto soggettivo”. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16035 del 13 giugno 2008 (Cass. civ. n. 16035/2008)

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