Art. 59 – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Rilevazione dei costi

Art. 59 - testo unico sul pubblico impiego

ARTICOLO ABROGATO [1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.]
(1)

Art. 59 - Testo Unico sul Pubblico Impiego

ARTICOLO ABROGATO [1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento.]
(1)

Note

(Art.64 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall’ art. 31 del d.lgs n.546 del 1993)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 25, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017.

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