Art. 55 bis – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Forme e termini del procedimento disciplinare

Art. 55 bis - testo unico sul pubblico impiego

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. (2)
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. (2)
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. (2)
5. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, è consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. (2)
6. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini. (3)
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. (3)
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’ avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente. (3)
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. (2)
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. (4)
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento. (4)
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. (4)
(1)

Art. 55 bis - Testo Unico sul Pubblico Impiego

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. (2)
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. (2)
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. (2)
5. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, è consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. (2)
6. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il differimento dei relativi termini. (3)
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. (3)
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’ avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente. (3)
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. (2)
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. (4)
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento. (4)
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. (4)
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Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 69 D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 (G.U. 31.10.2009, n. 254 – S.O. n. 197) con decorrenza dal 15.11.2009.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 13, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017 ed applicazione agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017 ed applicazione agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017 ed applicazione agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

Massime

La convocazione a difesa del lavoratore, ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, è atto recettizio e richiede, pertanto, di essere portata a conoscenza del destinatario per produrre effetti; tuttavia, la mancata comunicazione del differimento dell’audizione può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove l’interessato provi di aver subito un concreto pregiudizio all’esercizio della difesa.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6555 del 6 marzo 2019 (Cass. civ. n. 6555/2019)

Il licenziamento di un dirigente per motivi disciplinari deve necessariamente essere preceduto dalla preventiva contestazione delle mancanze addebitate.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17676 del 5 luglio 2018 (Cass. civ. n. 17676/2018)

Lo scopo della contestazione disciplinare è di porre il dipendente in grado di difendersi da accuse relative a determinati fatti.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 13667 del 30 maggio 2018 (Cass. civ. n. 13667/2018)

Per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al danno eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo.
Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 8209 del 4 aprile 2018 (Cass. civ. n. 8209/2018)

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, di utilizzare, all’atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per meglio circoscrivere l’addebito, ricompreso in quello originario, purché ciò avvenga nel rispetto del diritto di difesa, ossia ponendo il lavoratore in condizione di replicare alle accuse, così come precisate al momento della riattivazione.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego il principio della specificità della contestazione disciplinare non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi sicché è ammissibile la contestazione per relationem ogniqualvolta i fatti ed i comportamenti richiamati siano a conoscenza dell’interessato.
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11844 del 9 giugno 2016 (Cass. civ. n. 11844/2016)

In tema di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, il termine di cinque giorni, previsto dall’art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. n.165 del 2001 imposto al responsabile della struttura per la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare non ha natura decadenziale; la decadenza sanziona soltanto l’inosservanza del termine oggetto della previsione di cui al comma 4, che prescrive all’ufficio disciplinare la contestazione dell’addebito al dipendente “con l’applicazione di un termine” pari al doppio di quello stabilito nel comma 2.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17153 del 26 agosto 2015 (Cass. civ. n. 17153/2015)

Nel pubblico impiego contrattualizzato, trova applicazione anche con riferimento alla dirigenza sanitaria il principio di cui all’art. 59 del D.Lgs. 165 del 2001, secondo il quale tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto ufficio è illegittimo e la sanzione è affetta da nullità, restando altresì escluso l’intervento nel procedimento del Comitato dei Garanti, che è previsto per il diverso caso della responsabilità dirigenziale.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 14628 del 17 giugno 2010 (Cass. civ. n. 14628/2010)

Il termine di 120 giorni previsto per la durata del procedimento disciplinare nel settore del pubblico impiego decorre, in caso di sospensione, non dal provvedimento di contestazione degli addebiti, ma dal provvedimento con il quale, al termine della sospensione, il procedimento disciplinare è riattivato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2274 del 21 aprile 2010 (Cons. Stato n. 2274/2010)

Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base dì fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati gli atti idonei ad integrare un’astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6091 del 12 marzo 2010 (Cass. civ. n. 6091/2010)

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge sulla competenza, non derogabili neppure ad opera della contrattazione collettiva, con conseguente prosecuzione “de iure” del rapporto di lavoro.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20981 del 30 settembre 2009 (Cass. civ. n. 20981/2009)

Le norme che presiedono alla disciplina dei termini perentori del procedimento disciplinare ed alla scansione delle sue fasi sono poste a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto del canone di ragionevolezza dei tempi di irrogazione delle sanzioni disciplinari e, quindi, sono di generale applicazione nel pubblico impiego.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 517 del 30 gennaio 2009 (Cons. Stato n. 517/2009)

In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, la contestazione degli addebiti al lavoratore ha natura recettizia e determina, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’avvio della procedura; conseguentemente, il procedimento disciplinare si estingue, ex art. 120, primo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957, ove non sia stato compiuto alcun atto nei novanta giorni successivi, decorrenti dalla contestazione al dipendente e non dal momento di emanazione del relativo atto, la cui rilevanza resta meramente interna e prodromica all’avvio del procedimento.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20074 del 21 luglio 2008 (Cass. civ. n. 20074/2008)

Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del C.C.N.L. – comparto “Ministeri” – (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una “carriera speciale”, bensì uno specifico “profilo professionale” dei dipendenti dello Stato (di cui al D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell’attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in ambito disciplinare, trova specifica applicazione l’art. 55 di quest’ultimo D.Lgs., che contiene, appunto, i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari e, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 72 del medesimo D.Lgs., a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all’art. 2, comma secondo, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa “particolare”, relativa agli ufficiali giudiziari ed assimilati (di cui al D.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), è da ritenersi superata quanto alle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro, e la materia disciplinare ha trovato piena ed esaustiva regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore, disciplina che trova applicazione, secondo il principio generale “tempus regit actum”, ai procedimenti in corso, per gli atti posti in essere nella sua vigenza.

Nell’impiego pubblico, come in quello privato, l’attivazione e la conclusione del procedimento disciplinare deve essere tempestiva, per garantire sia l’effettività del diritto di difesa dell’incolpato, sia il diritto del datore di lavoro ad una reazione congrua. Il principio, considerato immanente nel diritto privato, è stato formalmente codificato, nel pubblico impiego dalla contrattazione collettiva.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 21032 del 29 settembre 2006 (Cass. civ. n. 21032/2006)

La permanenza del potere punitivo nei confronti dell’ex dipendente comporta che la misura sarà applicabile anche se il dipendente è transitato, per mobilità o per concorso, in altra pubblica amministrazione. Il sopravvenuto licenziamento disciplinare spetta al nuovo datore di lavoro e farà cessare il nuovo rapporto di lavoro instaurato con la pubblica amministrazione per carenza del requisito del non essere stato licenziato o destituito come previsto dal D.P.R. 487/1994.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 758 del 16 gennaio 2006 (Cass. civ. n. 758/2006)

Hanno carattere perentorio i termini stabiliti dall’art. 10, terzo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, per l’inizio e per la conclusione del procedimento disciplinare da espletarsi in presenza di istanza di riammissione all’impiego del pubblico dipendente che, anteriormente all’entrata in vigore della legge predetta, sia incorso nella destituzione di diritto in base a criteri di automatismo previsti da norme poi dichiarate incostituzionali. La disposizione in esame individua, infatti, precise cadenze temporali per la rapida definizione del procedimento disciplinare, imponendo che lo stesso «deve essere proseguito o promosso entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione» e «deve essere concluso entro i successivi 90 giorni». Il carattere perentorio dei termini in questione è, in primo luogo, reso evidente dalla lettera della norma che, con l’inciso «deve» ripetuto due volte con riferimento sia al momento iniziale sia a quello conclusivo del procedimento, esprime il chiaro intento di fissare cadenze perentorie e non derogabili alle fasi procedimentali preordinate alla verifica, in base al codice disciplinare, della sussistenza o meno di condizioni ostative alla ricostituzione del rapporto di impiego. La fissazione di termini certi e non derogabili per l’esercizio dell’azione disciplinare corrisponde, inoltre, all’esigenza avvertita dal legislatore di definire con carattere di rapidità situazioni che coinvolgono l’interesse del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro venuto meno per l’irrogazione di una misura afflittiva ritenuta incostituzionale per il suo carattere rigido ed automatico e si riconnette ad una valutazione di congruità dei termini fissati “ex lege” per lo svolgimento di un procedimento disciplinare che ha ad oggetto fatti già debitamente istruiti nell’ambito del processo penale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3366 del 24 maggio 2004 (Cons. Stato n. 3366/2004)

L’istituzione dell’ufficio compente per il procedimento disciplinare è necessario a pena di nullità della sanzione.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2168 del 5 febbraio 2004 (Cass. civ. n. 2168/2004)

Non può essere esercitato, in generale, un potere disciplinare postumo nei confronti del dipendente cessato dal servizio. Il procedimento disciplinare va riattivato, nei termini perentori di cui all’art. 9, L. 7 febbraio 1990, n. 19, anche nei confronti del dipendente cessato dal servizio, al fine di regolare gli effetti economici della disposta sospensione cautelare, la quale è una misura provvisoria che richiede l’intervento di un provvedimento definitivo, quello disciplinare, che sia idoneo a regolare i rapporti tra l’amministrazione ed il suo dipendente. La mancata tempestiva attivazione del meccanismo sanzionatorio comporta la cessazione ex tunc degli effetti della misura cautelare.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3827 del 26 giugno 2003 (Cons. Stato n. 3827/2003)

Al dipendente o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 5 del 22 aprile 1999 (Cons. Stato n. 5/1999)

Il principio di uniformità di trattamento di fronte a condotte identiche non esiste in ragione della valutazione intuitus personae dell’illecito disciplinare e della difficoltà di comparare illeciti avvenuti con tempi e modi diversi.
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 6031 del 29 maggio 1993 (Cass. civ. n. 6031/1993)

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Novità giuridiche