Art. 32 – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati

Art. 32 - testo unico sul pubblico impiego

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche’ gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati candidati all’adesione all’Unione e gli altri Stati con i quali l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell’Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;  
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l’Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione all’Unione e di altri Stati con i quali l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.  
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d’intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;  
b) definiscono, d’intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell’Unione europea; 
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell’Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell’Unione. 
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da un’organizzazione o ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero costituisce titolo preferenziale per l’accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all’interno dell’amministrazione pubblica.
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Art. 32 - Testo Unico sul Pubblico Impiego

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche’ gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati candidati all’adesione all’Unione e gli altri Stati con i quali l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell’Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;  
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l’Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione all’Unione e di altri Stati con i quali l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.  
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d’intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;  
b) definiscono, d’intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell’Unione europea; 
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell’Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell’Unione. 
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da un’organizzazione o ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero costituisce titolo preferenziale per l’accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all’interno dell’amministrazione pubblica.
(1)

Note

(Art.33 bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’ art.11 del d.lgs n.387 del 1998).

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 21 L. 24.12.2012, n. 234 con decorrenza dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente:
“(Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all’estero). – 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d’ intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’ Unione europea, degli Stati candidati all’ adesione e di altri Stati con cui l’ Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell’ Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l’ Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’ Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all’ estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’ amministrazione di appartenenza. L’ esperienza maturata all’ estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.”.

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