Art. 3 – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Personale in regime di diritto pubblico

Art. 3 - testo unico sul pubblico impiego

1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1 bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e’ disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. (1)
1 ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e’ disciplinato dal rispettivo ordinamento. (2)
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (3) (4)

Art. 3 - Testo Unico sul Pubblico Impiego

1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1 bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e’ disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. (1)
1 ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e’ disciplinato dal rispettivo ordinamento. (2)
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (3) (4)

Note

(Art. 2 commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

(1) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, L. 30.09.2004, n. 252 con decorrenza 27.10.2004.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 2, L. 27.07.2005, n. 154 con decorrenza 16.08.2005.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con decorrenza dal 22.06.2017.
(4) Ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in legge dalla L. 24.04.2020, n. 27, con decorrenza dal 30.04.2020, i termini dei procedimenti disciplinari del personale di cui al presente articolo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 11.05.2020.

Massime

Le questioni concernenti la retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni militari, il cui rapporto di lavoro non è stato “contrattualizzato”, restano devolute al giudice amministrativo. Anche nel rapporto di pubblico impiego di tipo “militare” trova applicazione la regola per la quale la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio condizionata all’esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Deve escludersi che l’Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3322 del 24 maggio 2018 (Cons. Stato n. 3322/2018)

In base al comma 4 dell’art. 63 TUPI “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (“nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”). Per “procedure concorsuali di assunzione” – attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione – si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in “aree” funzionali o categorie più elevate, con “novazione oggettiva” dei rapporti di lavoro (Cass., Sez. un., 26 marzo 2014, n. 7171; Cass., Sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425).

Infatti, ove sia identificabile una suddivisione in “aree” delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle PA – perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in “fasce”, e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cit. – la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. “interni”) per l’attribuzione ai dipendenti della qualifica superiore che comporti il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle “procedure concorsuali per l’assunzione”, e vale a radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, dando luogo ad un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze, che corrisponde ad un passaggio da un’”area” ad un’altra nel sistema classificatorio del personale (ex plurimis-, Cass., Sez. un., 20 aprile 2006, n. 9164; Cass., Sez. un., 29 maggio 2012, n. 8522; Cass., Sez. un., 25 maggio 2010, n. 12764). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 8985 del 11 aprile 2018 (Cass. civ. n. 8985/2018)

Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 1990, che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia), espressamente incluso dal legislatore tra le Forze di polizia di Stato, è soggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla disciplina pubblicistica. Né, in senso contrario, rileva la qualificazione dello stesso come “corpo civile”, conseguente alla smilitarizzazione e non implicante la privatizzazione del rapporto di lavoro, ovvero l’esistenza di una espressa connotazione pubblicistica del rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria (ex art. 2 della successiva legge n. 154 del 2005), giacché tale personale, pur contemplato nella legge n. 395 cit., non fa parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria alle cui dipendenze detto Corpo è posto. Ne consegue che la domanda proposta da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 6997 del 24 marzo 2010 (Cass. civ. n. 6997/2010)

Nelle controversie relative alle pretese retributive del personale militare, quali quelle riguardanti l’indennità di buonuscita degli appartenenti alle forze di polizia dello Stato, ivi comprese le azioni restitutorie promosse dell’ente previdenziale a seguito del pagamento indebito di una somma maggiore corrisposta a tale titolo (nella specie, per l’errato computo, ai fini della determinazione della stessa, dell’”indennità di polizia”), la giurisdizione non va determinata alla stregua dell’art. 6 della legge n. 75 del 1980, né sulla base del generale criterio di ripartizione temporale fissato per tutti i rapporti di pubblico impiego privatizzato dall’art. 69, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 dei D.lgs. n. 165 del 2001, che restano, conseguentemente, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 26966 del 22 dicembre 2009 (Cass. civ. n. 26966/2009)

In tema di lavoro pubblico privatizzato, la cognizione delle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, ad eccezione dei rapporti alle dipendenze delle Amministrazioni indicate all’art. 3 del D.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, con riferimento al rapporto lavorativo alle dipendenze del Garante per la protezione dei dati personali, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tale Amministrazione tra quelle previste dal citato art. 3 e non contenendo la normativa di settore alcuna specifica contraria disposizione. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 24185 del 16 novembre 2009 (Cass. civ. n. 24185/2009)

Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – stante il disposto dell’art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 che, introducendo il comma 1-bis nell’art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha esteso il regime di diritto pubblico già previsto per altre categorie del pubblico impiego – sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall’entrata in vigore della citata legge n. 252 del 2004. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la reintegra nel posto assegnato e il conseguente risarcimento dei danni che si fondi su un provvedimento asseritamente illegittimo di revoca della reggenza del comando adottato in data 23 aprile 2004, anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa, è devoluta al giudice ordinario, dovendosi applicare il principio della “perpetuatio jurisdictionis”. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 23201 del 3 novembre 2009 (Cass. civ. n. 23201/2009)

Va affermata, in via pregiudiziale, la sussistenza della giurisdizione del giudice Amministrativo per il personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario degli appartenenti al personale stesso, il cui rapporto di impiego rientra nella cognizione esclusiva del predetto Giudice a norma degli artt. 3 e 63, comma 4, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1343 del 6 marzo 2009 (Cons. Stato n. 1343/2009)

Nelle controversie concernenti il personale (nella specie, ufficiale della marina militare) rimasto in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende (“ex” art. 63, comma 4, dello stesso D.lgs. n. 165) anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi, con ciò includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle risarcitone collegate alla illegittimità degli atti di avanzamento in carriera. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 20751 del 31 luglio 2008 (Cass. civ. n. 20751/2008)

L’esclusione dell’assimilabilità dei medici gettonati ai ricercatori, stante la diversità dei rispettivi profili professionali, comporta l’esclusione, nell’ipotesi di controversie lavorative dei primi, della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ammessa per i soli docenti universitari e per i ricercatori, a norma degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1782 del 21 aprile 2008 (Cons. Stato n. 1782/2008)

Qualora l’incarico a un magistrato si configuri come rapporto di servizio onorario, ponendosi con il rapporto di pubblico impiego in un nesso di mera occasionalità – come quando la legge impone la nomina di un magistrato esclusivamente per le garanzie di professionalità, indipendenza e imparzialità, ma per lo svolgimento di compiti di natura amministrativa -, è esclusa la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista per il rapporto di impiego dei magistrati (artt. 3 e 63 del D.lgs. n. 165 del 2001) e si applica la regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.(In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo per la domanda di compenso di un magistrato relativa alla partecipazione come presidente ad un collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto (D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991) atteso che, in mancanza di espressa previsione nella legge, la previsione del compenso resta affidata alle libere determinazioni dell’autorità, con conseguente consistenza di interesse legittimo della posizione soggettiva del privato). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 5431 del 29 febbraio 2008 (Cass. civ. n. 5431/2008)

Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – stante il disposto dell’art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che (introducendo il comma 1 “bis” all’art. 3 del D.lgs. n. 165 del 2001) ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego – vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall’entrata in vigore della suddetta legge n. 252 del 2004, senza che l’art. 4 di quest’ultima possa differirne l’indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all’art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4290 del 20 febbraio 2008 (Cass. civ. n. 4290/2008)

Poiché l’art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 ha mantenuta ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo sul rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, si deve ritenere che essa si esplichi con carattere di esclusività su ogni questione che coinvolga il rapporto stesso, indipendentemente dalla natura autoritativa o paritetica dell’atto adottato e dalla fonte che ne disciplini il contenuto. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5079 del 2 ottobre 2007 (Cons. Stato n. 5079/2007)

In sede di giurisdizione esclusiva sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 D.lgs. n. 165/2001, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4316 del 3 agosto 2007 (Cons. Stato n. 4316/2007)

In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell’attuale art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concerne tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di una serie di rapporti di lavoro tra i quali quelli riguardanti il personale della carriera prefettizia. Appartengono a quest’ultima, a mente dell’art. 2 D.lgs. n.139 del 2000, soltanto i prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia instaurata da un funzionario di nono livello inquadrato nell’area C, posizione economica C3, che non domanda il riconoscimento delle qualifiche sopraindicate, ma soltanto il riconoscimento di differenze retributive in ragione dell’espletamento di mansioni di reggenza della direzione della ragioneria di una Prefettura. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 312 del 11 gennaio 2007 8Cass. civ. n. 312/2007)

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