Art. 17 – Testo Unico sul Pubblico Impiego

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - TUPI)

Funzioni dei dirigenti

Art. 17 - testo unico sul pubblico impiego

1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonchè della corresponsione di indennità e premi incentivanti. (1)
1 bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile. (2)

Art. 17 - Testo Unico sul Pubblico Impiego

1. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonchè della corresponsione di indennità e premi incentivanti. (1)
1 bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile. (2)

Note

(Art.17 del d.lgs n. 29 del 1993 come sostituito prima dall’art. 10 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 12 del d.lgs n. 80 del 1998)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 39 D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 con decorrenza dal 15.11.2009
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, L. 15.07.2002, n. 145, con decorrenza dal 08.08.2002.

Massime

In relazione al provvedimento di diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato, con la conseguenza che è irrilevante sia la distinzione tra mera “delega di firma” e “delega di funzioni”, sia il richiamo, in relazione a quest’ultima, all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001. Cassazione civile, Sez. TRI, sentenza n. 24652 del 14 settembre 2021 (Cass. civ. n. 24652/2021)

La delega di firma conferita, ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, dal capo ufficio al funzionario appartenente alla carriera direttiva, relativa alla possibilità di sottoscrivere atti di accertamento di valore superiore a una determinata soglia, implica altresì l’autorizzazione a firmare gli atti di valore inferiore. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 5370 del 2 marzo 2017 (Cass. civ. n. 5370/2017)

È illegittimo l’utilizzo dell’istituto della delega di funzioni a funzionari non dirigenti dell’amministrazione di cui all’art. 17 comma 1-bis D.lgs. n. 165 del 2001, previsto per ipotesi e finalità tassative, e utilizzabile, oltretutto dal dirigente di prima fascia per esigenze di carattere organizzativo e non già dal dirigente generale per conferire in sostanza la titolarità di un ufficio. Corte dei Conti, sentenza n. 7 del 23 maggio 2005 (C. Conti n. 7/2005)

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