Art. 61 – Legge sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

Consolidazione dell'usufrutto

Art. 61 - legge sulle successioni e donazioni

(1)1. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

Art. 61 - Legge sulle successioni e donazioni

(1)1. L’imposta relativa alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell’usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

Note

(1) L’imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell’art. 13, L. 18.10.2001, n. 383 (G.U. 24.10.2001, n. 248) con decorrenza dal 25.10.2001 è stata ripristinata dall’art. 2 comma 47, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a norma dei commi dal 48 al 54 del medesimo articolo.

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