Art. 36 – Legge sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta

Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta

(1)1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L’ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità a norma dell’articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 dello stesso codice.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta

(1)1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L’ufficio del registro può chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità a norma dell’articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 dello stesso codice.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

Note

(art. 46 D.P.R. n. 637/1972)
(1) L’imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell’art. 13, L. 18.10.2001, n. 383 (G.U. 24.10.2001, n. 248) con decorrenza dal 25.10.2001 è stata ripristinata dall’art. 2 comma 47, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a norma dei commi dal 48 al 54 del medesimo articolo.

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