Art. 32 – Legge sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)

Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione

Art. 32 - legge sulle successioni e donazioni

(1)1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e n bis), o non è corredata dai documenti indicati nell’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i bis) ove ne ricorrano i presupposti. (2)
In tal caso l’ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l’invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.
2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell’attivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all’art. 10.
3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell’attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19 e dell’art. 10; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell’art. 8, comma 4.

Art. 32 - Legge sulle successioni e donazioni

(1)1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e n bis), o non è corredata dai documenti indicati nell’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i bis) ove ne ricorrano i presupposti. (2)
In tal caso l’ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l’invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.
2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell’attivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all’art. 10.
3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell’attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19 e dell’art. 10; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell’art. 8, comma 4.

Note

(art. 40 D.P.R. n. 637/1972)

(1) L’imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell’art. 13, L. 18.10.2001, n. 383 (G.U. 24.10.2001, n. 248) con decorrenza dal 25.10.2001 è stata ripristinata dall’art. 2 comma 47, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a norma dei commi dal 48 al 54 del medesimo articolo.
(2) Il presente periodo è stato così sostituito dall’art. 11, D.L. 28.03.1997, n. 79.

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