Art. 93 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 93 - testo unico sulla sicurezza del lavoro (tusl)

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. [In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.] (1)
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). (2)

Art. 93 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL)

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. [In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.] (1)
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). (2)

Note

(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 62, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(2) Il presente comma è stato così modifcato dall’art. 62, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

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