Art. 286 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

Art. 286 - testo unico sulla sicurezza del lavoro (tusl)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
(1) (2)

Art. 286 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
(1) (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 135, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati nella misura del 10 per cento. Ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti.

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