Art. 285 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Sanzioni a carico dei lavoratori

Art. 285 - testo unico sulla sicurezza del lavoro (tusl)

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
(1) (2)

Art. 285 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL)

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
(1) (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 134, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati nella misura del 10 per cento. Ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti.

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