(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 134, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.
(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati nella misura del 10 per cento. Ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti.