(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 122, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente:
“1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4.”.
(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 445, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sanzionate in via amministrativa o penale, sono aumentati nella misura del 10 per cento. Ai sensi della successiva lett. e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative e penali per i medesimi illeciti.