Art. 213 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Campo di applicazione

Art. 213 - testo unico sulla sicurezza del lavoro (tusl)

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. (1)

Art. 213 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL)

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. (1)

Note

(1) Ai sensi dell’art. 306, comma 3, del presente decreto le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Istituti giuridici

Novità giuridiche