Art. 135 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Marchio del fabbricante

Art. 135 - testo unico sulla sicurezza del lavoro (tusl)

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Art. 135 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL)

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

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